L’espressione “pensione anticipata” indica il diritto del lavoratore di ottenere la pensione anticipando l’età anagrafica e contributiva prevista dalla normativa generale.
Attualmente per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario avere 67 anni di età e 20 anni di contributi, sia per le donne che per gli uomini. Ai predetti requisiti, per coloro che ricadono interamente nel sistema contributivo, se ne aggiunge un altro: l’accesso alla pensione a 67 anni, infatti, è consentito a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (per il 2023, pari a € 503,27 mensili; con un importo soglia di 754,91 euro).
Per maggiori approfondimenti sulla pensione di vecchiaia si può consultare questo documento. L’alternativa a questo modello è costituita dalla cosiddetta pensione anticipata che si articola in due sottocategorie.
LA PENSIONE ANTICIPATA
Alternativamente al pensionamento di vecchiaia, è consentito ai lavoratori di accedere ad un pensionamento anticipato sulla base del solo requisito di anzianità contributiva, prescindendo, quindi, dal conseguimento di una certa età anagrafica.
I requisiti contributivi di accesso alla pensione anticipata sono stati originariamente fissati dalla Legge Fornero (decreto legge 201/2011) in 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.
La misura originaria dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia è tuttavia soggetta ad una revisione periodica, correlata all’andamento della speranza di vita. Nel dettaglio, il legislatore ha previsto che ogni due anni (prima tre anni), i requisiti anagrafico e contributivo di accesso alla pensione, di vecchiaia e di anzianità, siano incrementati in conformità alla variazione della speranza di vita come registrata dall’Istat. Per maggiori approfondimenti si veda l’art. 24 , d.l. n. 201/2011.
In attuazione di tale meccanismo di adeguamento, dunque, il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata è stato fissato, sin dal 2016, in 42 anni e 10 mesi, per gli uomini; 41 anni e 10 mesi, per le donne.
Alla vigilia del nuovo adeguamento, che sarebbe dovuto intervenire a far data dal 2019, in via sperimentale, il legislatore ha previsto, limitatamente alla pensione anticipata, il “congelamento” dell’adeguamento alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026.
Di conseguenza, nel periodo 2019-2026, i requisiti per il pensionamento anticipato sono stati mantenuti in 42 anni e 10 mesi di contribuzione, per gli uomini, e in 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica.
A decorrere dal 1° gennaio 2027, invece, salvo nuovi interventi da parte del legislatore, dovrebbe riprendere a decorrere l’adeguamento alla speranza di vita. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi (cosiddetta finestra mobile) dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
LA PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Oltre al pensionamento anticipato ordinario, per i lavoratori il cui trattamento pensionistico è liquidato integralmente con il sistema contributivo – in quanto il primo accredito di contribuzione è avvenuto successivamente al 31 dicembre 1995 – è prevista un’ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato. A questi lavoratori, dunque, è riconosciuta la possibilità di accedere alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, con un’età che originariamente era stata fissata a 63 anni e 20 anni di contribuzione effettiva (vale a dire escludendo la contribuzione figurativa).
Differentemente che per la pensione anticipata ordinaria, in questo caso il requisito anagrafico di accesso è soggetto alle revisioni connesse all’andamento delle speranze di vita: di conseguenza, fermi gli altri requisiti, ad oggi la pensione anticipata contributiva è conseguibile con un’età di almeno 64 anni.
La pensione è liquidata a condizione che l’importo della stessa non sia inferiore a 2,8 l’assegno sociale (pari, per il 2023, a 503,27 euro mensili; l’importo soglia è di 1.409,156 euro). La pensione è erogata dal 1°giorno del mese successivo a quello di pensionamento.
OPZIONE DONNA
È un sistema di accesso anticipato alla pensione, che è stato introdotto nel 2004 e nel corso degli ultimi anni è stato più volte prorogato e modificato. L’ultima modifica è avvenuta con la legge di bilancio per il 2023.
Per accedere a opzione donna, la lavoratrice (dipendente e autonoma) deve aver maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. La legge di bilancio ha equiparato per le due lavoratrici il requisito anagrafico che è di 60 anni, da conseguire sempre entro il 31 dicembre 2022.
Tale requisito si riduce tuttavia a favore delle lavoratrici madri: in presenza di un figlio, l’età scende a 59; mentre diventa a 58 in presenza di almeno due figli, o se sia stata licenziata o se sia dipendente di un’azienda per la quale è stato aperto un tavolo di crisi.
La principale novità introdotta dalla Legge di bilancio per il 2023 riguarda la platea delle lavoratrici che possono avvalersi di questo trattamento anticipato. Infatti, in passato per accedere a “opzione donna” erano previsti soltanto i requisiti anagrafici e contributivi.
Ad oggi, invece, possono accedere a “opzione donna” le lavoratrici che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di attività oppure siano anche essi se il genitore o il coniuge di tale persona hanno almeno 70 anni di età o sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti; a titolo esemplificativo, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, la nuora della persona con handicap in situazione di gravità ha diritto alla pensione anticipata cosiddetta “opzione donna” a condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestarle assistenza avendo compiuto 70 anni di età oppure essendo affetti da patologie invalidanti oppure essendo deceduti o mancanti (Fonte: Circolare INPS n. 25 del 06.03.2023).
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per l’invalidità civile, uguale o superiore al 74%;
- siano state licenziate o siano dipendenti di un’azienda in difficoltà per la quale è attivo il tavolo di crisi di impresa. In questa ipotesi, il requisito anagrafico è di 58 anni a prescindere dalla presenza di figli.
Per quanto riguarda il calcolo della pensione, si applica interamente il metodo contributivo. Infine, tra la maturazione del diritto alla pensione e la corresponsione del primo assegno devono passare 12 mesi se la lavoratrice è dipendente o 18 mesi se è autonoma.
Per approfondire il tema della pensione anticipata si può consultare questo documento. Per approfondire “opzione donna” si può consultare questo documento.