È operativo, grazie anche ai recenti chiarimenti forniti con le circolari di RetImpresa e del ministero dello sviluppo economico, il contratto di rete con causale di solidarietà (di seguito “Cdr di solidarietà”), la nuova fattispecie di rete introdotta nel luglio scorso dal decreto legge Rilancio, per sostenere le imprese, specie Pmi, a collaborare per tutelare l’occupazione e ottimizzare la gestione degli oneri aziendali in scenari di crisi conclamata, come quella causata dal Covid-19.
Il Cdr di solidarietà, nato da un’idea di RetImpresa – l’Agenzia di Confindustria per la promozione di aggregazioni e reti di imprese, trova la sua disciplina all’interno della normativa generale sui contratti di rete (nuovi commi 4-sexies e 4-octies dell’art. 3, dl n. 5/2009), rappresentandone una peculiare modalità attuativa con specifica funzione anticrisi.
Rispetto allo schema classico del contratto di rete, che mira ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese appartenenti al network, nella nuova tipologia di rete prevale, infatti, lo scopo solidaristico-occupazionale. Tale scopo deve manifestarsi mediante il perseguimento di una delle seguenti causali previste dalla legge:
- impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
- inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi d’impresa;
- assumere figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La nuova disciplina prevede inoltre una importante semplificazione riguardante la forma e le modalità di redazione del contratto: il Cdr di solidarietà va sottoscritto dalle parti con firma digitale non autenticata (ex art. 24 del Codice Amministrazione Digitale), con l’assistenza delle organizzazioni datoriali. Questa previsione comporta che la rete d’impresa per fini di solidarietà possa assumere esclusivamente la forma della rete-contratto, vale a dire il modello aggregativo privo di soggettività giuridica, che attualmente è anche quello più utilizzato dagli imprenditori (86% delle 6.442 reti registrate in Italia), dal momento che non è possibile sottoscrivere contratti di rete dotati di soggettività giuridica con la sola firma digitale non autenticata.
I BENEFICIARI
Con il Cdr di solidarietà più imprenditori di qualsiasi dimensione, forma giuridica, settore produttivo e area geografica possono collaborare con l’obiettivo di salvaguardare i livelli di occupazione nell’ambito di filiere colpite da crisi economica, favorendo la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le aziende stesse, grazie al ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità.
Il richiamo al concetto di “filiera in crisi” – come chiarito dalla circolare di RetImpresa e confermato dal ministero dello Sviluppo economico – va inteso in senso ampio, consentendo di individuare gli ambiti produttivi o i settori in difficoltà economica (ad esempio, filiera turistica, culturale, delle costruzioni), e non già di circoscrivere il ricorso allo strumento della rete di solidarietà alle sole imprese appartenenti alla specifica filiera interessata dalla crisi (in virtù di criteri rigidi come i codici Ateco).
Pertanto, accanto a una o più imprese della filiera in crisi possono partecipare al progetto comune di rete anche imprese di altri comparti, in linea con la natura trasversale e multisettoriale del fenomeno delle reti d’impresa.
IL REQUISITO DELLO STATO DI CRISI E LA DURATA DEL CONTRATTO
Sul piano oggettivo, per costituire una rete di solidarietà è necessario che le imprese della filiera o del settore produttivo interessato si trovino in presenza di una situazione di crisi o di uno stato di emergenza (es. epidemia, calamità naturale, crisi di indotto industriale) dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (es. deliberazione Consiglio dei ministri, decreto del ministero dello Sviluppo economico).
Tale presupposto giustifica la natura temporanea del Cdr di solidarietà, che potrà avere una durata proporzionata al protrarsi degli effetti della crisi, andando quindi anche oltre il 2020, coerentemente con l’obiettivo di ridurne il relativo impatto occupazionale.
Nonostante ciò, l’attuale norma pone un ingiustificato vincolo temporale alla facoltà di utilizzare la rete d’impresa di solidarietà, limitando al 2020 la possibilità di stipulare tale contratto. Una simile previsione contrasta con la ratio legis della nuova misura che, come anticipato, mira a salvaguardare i livelli occupazionali di filiere in crisi sia in concreto, con riferimento alle conseguenze socio-economiche derivanti dal Covid-19, sia in astratto, rispetto a qualsiasi situazione di crisi o di emergenza dovesse in futuro interessare specifiche aree o settori produttivi.
RetImpresa si è pertanto attivata per sostenere la cancellazione di questo limite temporale dalla norma.
I VANTAGGI DELLE RETI DI SOLIDARIETÀ: GESTIONE FLESSIBILE DEL LAVORO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Attraverso le reti di solidarietà le imprese possono collaborare per contrastare e contenere gli effetti della crisi sullo svolgimento dell’attività d’impresa e sulle dinamiche occupazionali, grazie a regole semplificate e alla condivisione di obiettivi e di un programma di risposta comune alla crisi.
Il Cdr di solidarietà permette, infatti, agli imprenditori aggregati di rendere più agevole e flessibile l’utilizzo del personale tra imprese della Rete attraverso il ricorso agli istituti del distacco cosiddetto semplificato (vale a dire, senza onere di indicazione dell’interesse del distaccante) e della codatorialità.
Entrambi questi istituti configurano forme e modalità di impiego condiviso delle risorse umane, la cui regolamentazione è rimessa all’autonomia delle parti, secondo una logica coerente con l’organizzazione del lavoro delle singole aziende e con lo sviluppo del programma di rete. Di conseguenza, il ricorso a distacco e codatorialità nelle reti di solidarietà è direttamente collegato alle specifiche causali – appunto solidaristiche – per cui si costituisce la compagine imprenditoriale, e non va motivato in funzione di altri obiettivi fissati nel programma di rete.
Infine, come accennato, le nuove norme stabiliscono una forma semplificata di redazione e registrazione del Cdr di solidarietà, attraverso la sola firma digitale e l’assistenza delle parti ad opera delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.
Queste disposizioni consentono di ridurre gli oneri a carico delle imprese, prevedendo una forma più snella di conclusione del contratto, del tutto telematica e senza intervento notarile, con l’assistenza “qualificata” di rappresentanze datoriali del fenomeno, quali RetImpresa, che svolgono una funzione di garanzia nelle fasi di redazione finale e sottoscrizione del contratto, per evitarne possibili usi impropri o distorsivi.
Resta fermo, come confermato dal ministero dello Sviluppo economico, che ai fini della pubblicità nei confronti dei terzi e dell’efficacia del Cdr di solidarietà è obbligatoria la sua registrazione mediante iscrizione presso il Registro delle imprese, che potrà avvenire anche utilizzando il modello standard tipizzato con DM n. 122/2014.
Per richiedere la circolare interpretativa di RetImpresa e per maggiori informazioni è possibile scrivere a: [email protected]