Le nuove norme sul “dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale” (art. 2086 del codice civile), hanno una inedita portata culturale.
È chiarissimo l’intento del legislatore di costringere l’imprenditore e il management aziendale a gestire in modo corretto e adeguato l’azienda, senza improvvisazioni e con competenza, allo scopo di eliminare le inefficienze, favorire la proliferazione di aziende sane e gestite con sagacia e intelligenza, e il loro sviluppo.
La “rilevazione tempestiva della crisi” deriva dall’impiego di procedure e processi che generano elementi certi e precisi che dimostrano l’effettività della crisi; non si tratta solamente della semplice rilevazione dal bilancio di esercizio di eventuali squilibri economici, quanto della necessità di presidiare, con un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, il manifestarsi di semplici indizi che potrebbero, se non tempestivamente fronteggiati, portare l’azienda alla crisi, vale a dire a non avere più l’equilibrio economico o l’equilibrio finanziario.
COME INDIVIDUARE I PRODROMI DELLA CRISI
Gli strumenti di controllo quantitativi, cioè quelli basati sui dati di bilancio, sono certamente in grado di identificare uno stato di crisi solo se questo è già in essere e ha prodotto effetti visibili anche nelle grandezze del bilancio. In tali casi, la constatazione dello stato di crisi, evidenziata dalla perdita dell’equilibrio economico finanziario, è la conferma dell’incapacità del sistema di controllo interno all’azienda di saper vigilare e, quindi, di saper intercettare in via anticipata il sorgere di indizi importanti.
È chiaro che un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile non può essere quello che constata semplicemente i danni causati dalla crisi, ma deve essere, invece, un insieme sistemico di strumenti che garantisca, in azienda, la rilevazione precoce degli indizi di crisi.
La norma non parla di prove, ma di semplici indizi. Proprio a voler enunciare che il revisore e l’amministratore hanno l’obbligo di vigilare sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che esso si propaghi e distrugga gli equilibri economico-finanziari, facendo perdere la continuità aziendale. In senso economico, la continuità aziendale espressa attraverso l’anglosassone definizione going concern, individua la situazione di sicurezza a poter compiere le azioni che garantiscano la continuità e un futuro migliore all’azienda. La conseguenza è che quando si compiono azioni che non migliorano il futuro dell’azienda si sta perdendo la continuità aziendale.
La prospettiva di continuità aziendale richiamata dal legislatore costituisce una categoria ampia che – oltre alla presenza di un solido equilibrio finanziario ed economico – considera altri tipi di eventi di carattere gestionale.
Si tratta di eventi quali, ad esempio, il clima aziendale deteriorato, le difficoltà con il personale, la scarsa soddisfazione dei clienti, la perdita di quote di mercato, la perdita di contratti importanti, il fatturato in gran parte dipendente da vendita di prodotti o servizi in fase di decadimento o di obsolescenza, la scarsa innovazione, la scarsa formazione, le liti tra soci o fra amministratori. Ovvero, eventi che potrebbero condurre a inefficienze tali da erodere i margini economici e la liquidità, aumentare l’indebitamento e portare alla formazione di perdite. Il tutto potrebbe condurre l’azienda al deficit patrimoniale e all’insolvenza.
Si sottolinea che, se l’avvio del D.Lgs. 12/01/2019 nr. 14 (Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza) è stato ripetutamente rinviato per l’emergenza Covide-19 fino alla nuova configurazione del decreto correttivo 17/06/2022 nr. 83 entrato in vigore dal 15 /07/2022, sono sempre rimaste valide le prescrizioni in tema di assetti organizzativi (legge 231/2001). A tale riguardo, peraltro, appare opportuno sottolineare come, già dal 16 marzo 2019, sia in vigore, accanto all’obbligo di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche quello di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
In relazione a questo secondo obbligo complessivamente sancito dall’art. 2086 co. 2 codice civile, il riferimento agli “strumenti previsti dall’ordinamento” è tale da imporre un immediato dovere di attivazione guardando, in primo luogo, quelli previsti fino ad oggi dalla legge fallimentare e un domani dal codice della crisi e che, sostanzialmente, si possono rinvenire nell’art. 2381 codice civile, prevedendo:
- un reporting avente ad oggetto “piani strategici, industriali e finanziari”;
- una relazione:
- sul generale andamento della gestione (ovvero un bilancio che, seppure non costituito anche dalla nota integrativa, dovrà esprimere con sufficiente attendibilità e correttezza la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di periodo);
- sulla prevedibile evoluzione della gestione (ovvero un budget e un revised budget e un piano prospettico dei flussi di cassa).
È chiaro, quindi, che per riuscire a monitorare la continuità aziendale e intercettare prontamente gli indizi di crisi, un’azienda deve attivare nel proprio sistema di controllo interno una strumentazione di pianificazione e controllo di gestione adeguata come quella basata sulle logiche della Balanced Scorecard e dei cruscotti di controllo ad essa connessi.
Tali strumenti diventano di fatto indispensabili per proteggere gli amministratori, gli organi di controllo, i revisori, dalla responsabilità personale rispetto le obbligazioni sociali contratte dalla società.
L’entrata in vigore nel nostro ordinamento del Codice della crisi e dell’insolvenza, D.Lgs. n 14/2019 impone quindi all’imprenditore, ovvero all’organo amministrativo e a quello di controllo delle società di capitali un’attenta analisi e di valutare la correttezza delle scelte di governance.
Una governance che è chiamata a mettere in campo tempestive soluzioni in termini di adeguati assetti amministrativi e contabili, tenendo in considerazione che gli effetti derivanti da erronee scelte strategiche assumono, oggi, un peso ben diverso da quello che avrebbero avuto in un contesto ordinario. Con le nuove norme i soggetti aziendali sono chiamati a individuare preventivamente gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta.
Questa attività deve essere svolta attraverso l’analisi di appositi indicatori della crisi di impresa che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.
La contabilità, il bilancio, il budget e il piano aziendale sono i documenti contabili indispensabili per la conoscenza economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa oggetto di amministrazione. Documenti a partire dai quali devono essere elaborati gli indicatori della crisi.
IL CONTRIBUTO DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI
Il Consiglio nazionale dottori Commercialisti ed Esperti contabili – nel suo documento “Indici di allerta” presentato al ministero dello Sviluppo economico – ha così schematizzato il sistema degli “indici di crisi”. Sono stati così costruiti i “ratios di bilancio” riconducibili alle seguenti aree gestionali:
- sostenibilità degli oneri finanziari e dell’indebitamento;
- grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti;
- equilibrio finanziario;
- redditività;
- sviluppo;
- indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.
Il sistema degli “indici della crisi” è quindi composto su due livelli gerarchici:
- Indici applicabili indistintamente a tutte le imprese;
- Indici aventi “valori soglia” differenti per settore economico.
Il sistema è gerarchico e l’applicazione degli indici deve avvenire nella seguente sequenza:
- il superamento del valore soglia degli indici sub 1) rende ipotizzabile la presenza della crisi d’impresa;
- in assenza del superamento degli indici sub 1), si passa alla verifica degli indici sub 2) e – in presenza di superamento della relativa soglia – è ipotizzabile la crisi dell’impresa.
Con la recente approvazione della versione finale del documento dell’Autorità bancaria europea (EBA) denominato Guidelines on loan origination and monitoring, giunge a compimento un lungo e articolato processo di armonizzazione e di adeguamento della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti e monitoraggio del rischio di credito. Nel breve termine tutto il sistema bancario vi si adatterà.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in ottemperanza al ruolo affidato dal legislatore agli iscritti all’ordine e, in particolare, dell’attribuzione agli stessi della verificazione in merito all’attendibilità dei bilanci e ogni altro documento contabile delle imprese contenuto all’art.1, 2°c., del D.Lgs. 139/2005, ha disciplinato il processo operativo necessario per il rilascio del visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente e di congruità per quella prospettica, in conformità con la normativa di vigilanza bancaria su richiamata.
Si tratta di un cambiamento che comporta una vera e propria “rivoluzione culturale” per tutti gli operatori: banche, imprese, professionisti.
A ciò si aggiunge – come abbiamo visto – che le imprese, come previsto dall’art. 2086 del codice civile, nonché dal nuovo Codice della crisi d’impresa, sono tenute ad adottare, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, adeguati “assetti amministrativi, organizzativi e contabili” che si tradurranno in procedure e programmi che assicurino una necessaria affidabilità dell’informazione finanziaria aziendale storica, corrente e prospettica. Non saranno più sufficienti set di dati basati sui bilanci storici, ma bisognerà preparare modelli prospettici basati su business plan che considerino diverse ipotesi future.
In questo contesto nasce la necessità di assicurare ai terzi, da parte di professionisti indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva, che costituisca una imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgono interessi economici e valutazione di rischi. In particolare, il visto di conformità e di congruità avranno come oggetto:
- un backward-looking information composta da:
A.1 reportistica storica (ultimi 4 bilanci), situazioni contabili;
A.2 reportistica corrente (anno in corso e precedente);
A.3 rendiconto di tesoreria relativo all’esercizio in corso;
- un forward-looking information composto da:
B.1 piano aziendale strategico e piani operativi, comprensivi di simulazioni economico-finanziarie;
B.2 budget di esercizio, compreso budget di tesoreria;
B.3 stress test sui principali Key performance indicators;
B.4 valutazione finale della prospettiva di continuità aziendale.
Si rende, dunque, necessario mettere in atto tutta una serie di attività che permettano:
- di adempiere alle prescrizioni dettate dall’art. 2086 del codice civile e tutelare gli amministratori (cfr. art. 2476 ibidem);
- di migliorare il merito creditizio e al contempo aumentare la probabilità di ottenere finanziamenti, la quantità concessa e di diminuire i costi degli stessi.
I VANTAGGI DELL’AUTODIAGNOSI
Gli strumenti di buona organizzazione aziendale e rilevazione costante delle performance economico/finanziarie e dei flussi di cassa sopra sinteticamente richiamati sono la base dei controlli interni grazie ai quali l’azienda compie i processi di autodiagnosi necessari anche al fine del controllo esterno di collegio sindacale e revisore. Occorre quindi che l’impresa si comporti esattamente come se fosse sotto revisione costante da parte di terzi, con il vantaggio che il funzionamento dei sistemi di autodiagnosi consentono la correzione tempestiva di situazioni di difficoltà operativa a cura dell’impresa stessa, in modo da evitare che siano terzi un domani a dover, magari con minor competenza, intervenire a sanare situazioni di crisi.
Va anche considerato che l’autodiagnosi costante in funzione prospettica:
- migliora il rapporto con il sistema finanziario perché lo aiuta nella previsione di solvibilità del prenditore e parallelamente consente all’impresa di meglio scegliere le forme tecniche e i soggetti utili per i propri specifici fabbisogni;
- consente all’impresa di conoscere il proprio valore e di misurarsi consapevolmente sui mercati e con i competitor, migliorando ogni azione strategica legata al business, all’interno di un quadro dinamico in cui l’impresa non subisce gli eventi ma li crea e li condiziona.
Contributo 11/16. Prossima uscita: 24 febbraio)
Articoli precedenti:
Capire la crisi, cambiare il paradigma: appunti per ripartire (pubblicato il 16 settembre 2022)
L’impresa ha un’anima: il cambiamento nei modelli organizzativi (pubblicato il 30 settembre 2022)
Il “next new normal”: collaborare per crescere e ripensare il modello di business (pubblicato il 14 ottobre 2022)
Come allineare strategia e azione: lo strumento della Balanced Scorecard (pubblicato il 28 ottobre 2022)
Il piano industriale: cos’è, a cosa serve, chi lo elabora (pubblicato l’11 novembre)
Il piano industriale: fasi e contenuti (pubblicato il 25 novembre)
Il piano industriale: un esempio di struttura (pubblicato il 9 dicembre)
Il controllo di gestione: strumenti per un monitoraggio efficace (pubblicato il 23 dicembre)
La valutazione dell’impresa (pubblicato il 13 gennaio)
I nuovi doveri degli organi di gestione e controllo (pubblicato il 27 gennaio)
Nota sull’autore
Andrea dalla Chiara è partner dello Studio dalla Chiara 1884, che conduce come rappresentante della quarta generazione, ed esercita e coordina l’attività di consulenza societaria, tributaria, legale e di controllo di gestione. Si è laureato nel 1989 in economia e commercio all’Università di Torino ed è iscritto dal 1990 all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Ha seguito numerosi corsi di approfondimento e master di specializzazione nelle seguenti materie: diritto tributario, societario, finanza e controllo, contenzioso tributario.
Fa parte del gruppo di studio dell’Ordine dei dottori commercialisti di Torino per i Piani industriali. È consulente del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torino, nonché revisore contabile.