
Il contratto di espansione è uno strumento che consente all’imprenditore di avviare dei processi di reindustrializzazione e di riorganizzazione per contribuire al progresso e allo sviluppo tecnologico della sua attività attraverso: (i) l’assunzione di nuove professionalità; (ii) la possibilità di accompagnare alla pensione i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata; (iii) un percorso di riqualificazione dei dipendenti in organico.
Introdotto nel 2019, la disciplina del contratto di espansione è stata modificata più volte. Possiamo citare innanzitutto la legge di bilancio per il 2022 che per tutto il biennio 2022-2023 consente anche alle imprese che hanno almeno 50 dipendenti di stipulare il contratto.
Il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, cosiddetto decreto lavoro, ha previsto che i gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti possono rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi successivi rispetto al termine originario fissato nel contratto di espansione stipulato entro il 31 dicembre 2022 e non ancora concluso.
Questa rimodulazione deve avvenire con un accordo integrativo in sede ministeriale entro il 31 dicembre 2023. In ogni caso non si può modificare la spesa complessiva e il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.
Scendendo nel merito, per stipulare il contratto di espansione l’impresa può avviare una procedura di consultazione con il ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; o con le rappresentanze sindacali aziendali; o con la rappresentanza sindacale unitaria. In primo luogo, nel contratto di espansione, l’imprenditore deve descrivere i profili professionali che intenda assumere e che siano compatibili con i piani di reindustrializzazione e di riorganizzazione.
Nello stesso tempo, l’impresa può predisporre un piano di accompagnamento alla pensione a cui possono aderire su base volontaria e con il consenso scritto i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (a condizione che abbiano già maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e l’importo soglia previsto per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995) oppure della pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini).
L’azienda, per accompagnare i dipendenti alla pensione, si deve far carico di due costi. Da un lato, deve pagare un’indennità mensile pari al trattamento pensionistico lordo maturato da ciascun dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, deve versare i contributi previdenziali (cosiddetta contribuzione correlata) per i dipendenti che possono accedere soltanto alla pensione anticipata. Tale indennità viene corrisposta fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.
Il versamento dell’indennità è tuttavia ridotto di un importo equivalente alla somma dell’assegno di disoccupazione (NASPI) teoricamente spettante al dipendente per un periodo di 24 mesi; anche il versamento dei contributi previdenziali è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa prevista per la NASPI.
Invece, le imprese o i gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti possono beneficiare di una riduzione speciale dei due versamenti, a condizione che attuino dei piani di riorganizzazione e di ristrutturazione di rilevanza strategica e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano aderito al piano di esodo. Questa riduzione è allungata di ulteriori 12 mensilità per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica dell’indennità Naspi.
Come accennato in precedenza, il processo di reindustrializzazione e di riorganizzazione industriale può richiedere anche il potenziamento e il conseguimento di nuove competenze professionali a favore dei dipendenti in organico che non possono accedere ai benefici di accompagnamento alla pensione. In questo caso, l’impresa deve inserire nel contratto di espansione un progetto di riqualificazione e di formazione che deve descrivere i contenuti formativi, le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati e le competenze tecniche professionali. Infine, per i dipendenti in organico è prevista una riduzione dell’orario di lavoro e un’integrazione salariale straordinaria non superiore a 18 mesi anche non continuativi.
Per maggiori approfondimenti sul contratto si può consultare questo documento.