Fino all’introduzione dell’articolo 39 del decreto 83/12, la condizione di impresa energivora e le agevolazioni fiscali e parafiscali sull’energia elettrica e il gas ad essa connesse erano legate ai cumuli di consumo e quindi riconosciute alle aziende con elevato utilizzo di energia, dovuto principalmente alle grandi dimensioni delle imprese.
Con l’introduzione della disciplina nel 2012, in conformità a quanto disposto a livello europeo, il concetto di “imprese a forte consumo di energia” non viene più correlato alla quantità di energia consumata, ma all’incidenza dei costi energetici sul fatturato o sul valore aggiunto, di fatto allargando la platea delle aziende considerate energivore anche al vasto mondo delle Pmi.
La misura è stata, da subito, accolta con favore dal sistema industriale e si presenta come un provvedimento a favore delle Pmi poiché modifica, in parte, i soggetti che possono essere considerati imprese a forte consumo di energia facendovi rientrare settori che sicuramente sono energivori in termini di incidenza del costo energetico sul prodotto, ma le cui dimensioni non avevano fino a quel momento consentito di rientrare nel novero.
Ma perché si ritiene importante concedere alle imprese energivore questo tipo di agevolazione? Perché il costo dell’energia rappresenta un fattore chiave di competitività per i principali settori manifatturieri di base dell’economia Italiana e il divario di prezzo della bolletta, rispetto ai principali competitor europei, rimane sempre elevato. Si è quindi intervenuto per limitare l’impatto che in bolletta hanno gli oneri generali di sistema, con riferimento alla componente A3 per il finanziamento delle fonti rinnovabili e che costituisce la voce più consistente della bolletta.
L’attuazione di tale misura ha vissuto però alterne vicende e, soprattutto, un tempo lunghissimo di implementazione in relazione alla procedura di notifica del provvedimento alla Commissione europea per la valutazione della sua compatibilità con le Linee Guida europee sugli aiuti di Stato in tema di energia e ambiente.
Finalmente, il 23 maggio 2017, a più di tre anni dalla notifica da parte dell’Italia, la Commissione europea ha approvato le riduzioni sulle maggiorazioni destinate a finanziare il sostegno alle fonti rinnovabili concesse alle imprese ad alta intensità energetica italiane.
Con il decreto Mise 21 dicembre 2017 si è dunque ridisegnata la nuova disciplina per le imprese energivore. Una misura importantissima che, si stima, porterà oltre tremila imprese ad accedere ai nuovi benefici, per un risparmio complessivo di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro.
Nello specifico, possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio annuo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettino uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori minerari e manifatturieri (tra cui, ad esempio, il settore della produzione carta, acciaio, vetro, etc.) ritenuti ammissibili secondo le Linee Guida sugli aiuti di Stato;
b) operano nei settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’elenco di cui sopra ma hanno un’intensità di scambi extra-Ue di almeno il 4% e con un indice di intensità energetica non inferiore al 20%;
c) oppure sono ricomprese negli elenchi energivore 2013 e 2014 anche se non rispettano i requisiti di eleggibilità purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili pari altra meno al 20% della spesa sostenuta da una impresa simile non agevolata (c.d. “grandfathering clause”).
I livelli di contribuzione alla tariffa A3, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono i seguenti:
per le imprese con i requisiti a e b, caratterizzate da un indice di intensità elettrica su valore aggiunto maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3 è riportato nella tabella 1. Per le imprese con i requisiti a, caratterizzate da un indice di intensità elettrica su valore aggiunto inferiore al 20%, e per le imprese con i requisiti c, il livello di contribuzione alla tariffa A3 è riportato nella tabella 2.
Con riferimento alla costituzione dell’elenco imprese energivore, per il 2018 l’anno di competenza sarà gestito in modo transitorio utilizzando, ai fini della determinazione delle classi di agevolazione pertinenti, i dati che le imprese hanno presentato in sede di dichiarazione per l’anno di competenza 2016.
Il risultato raggiunto sul fronte delle energivore elettriche ha portato il ministero dello Sviluppo economico a intraprendere un analogo percorso per le aziende “energivore gas”, introducendo con il decreto ministeriale 2 marzo 2018 la definizione di imprese a forte consumo di gas naturale, stabilendone i requisiti e i criteri di identificazione.
Ci prepariamo dunque, con l’implementazione di questa nuova misura, ad aggiungere un altro importante tassello nello scenario delle azioni atte a supportare la competitività delle imprese italiane nel panorama europeo.
Nel settore elettrico con la nuova disciplina sarà calcolata l'incidenza dei costi energetici sul fatturato o sul valore aggiunto. Si amplia la platea dei soggetti beneficiari