Far ripartire l’industria in sicurezza, scongiurando la diffusione del contagio. In vista della ripresa, il 4 maggio, delle attività manifatturiere e dell’edilizia il governo, d’accordo con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl e Uil, ha aggiornato le indicazioni previste dal Protocollo sulle misure di salute e sicurezza firmato lo scorso 14 marzo. Indicazioni importanti, che chiariscono ulteriormente come prepararsi al meglio a riaccendere i motori. E per chi non li ha mai spenti, ad aggiornare, se necessario, le modalità già attivate.
E a proposito di chiarezza, rispondendo al ministro dell’Interno, i ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito indicazioni aggiuntive su cosa si intenda per “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”, ovvero quali siano le imprese autorizzate a riaprire il 27 aprile. Previa comunicazione al Prefetto.
Recependo una sollecitazione di Confindustria, si esplicita che non si tratta soltanto delle imprese interessate al cosiddetto golden power, ma anche di tutte quelle che svolgono attività la cui sospensione prolungata rischia di determinare riflessi negativi sull’economia nazionale. In particolare, le imprese prevalentemente orientate all’export e che rischiano di far perdere al nostro Paese quote di mercato, e le aziende delle costruzioni impegnate in interventi sul dissesto idrogeologico e nell’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria.
La rimodulazione delle misure di contenimento adottate sinora scaturisce dalle analisi condotte, a diverso titolo, dal Comitato Tecnico Scientifico, dall’Inail, dall’Istituto Superiore di Sanità e dallo stesso governo. Confermando la struttura del Protocollo di marzo, si introducono nuove disposizioni, premettendo che la mancata applicazione, quindi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione, determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni indicate. La misura potrà essere adottata dalle autorità di vigilanza. Ecco le misure aggiuntive.
Al momento della ripresa le imprese ubicate nelle zone maggiormente endemiche – o in presenza di casi sospetti di Covid-19 – devono prevedere un’iniziale sanificazione straordinaria. Il distanziamento sociale va garantito attraverso interventi sugli spazi e sui tempi. Nei casi di distanza inferiore a 1 metro (obbligo già esistente) e, in aggiunta, nei luoghi comuni va adottata come regola generale l’adozione della mascherina.
Per la ripresa è anche opportuno il coinvolgimento del medico nell’individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da Covid-19; nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, il medico competente potrà anche suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.
Il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone; per il reinserimento dopo la malattia è necessario effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008.
In ogni caso il datore di lavoro deve favorire, con il suo sostegno, lo smart working.
Il datore di lavoro è tenuto a collaborare con le istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone); va garantita, inoltre, la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio e anche la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso.
Va prestata attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio: la preferenza va al mezzo privato o alla messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali.
II Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione, che vede la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, deve essere costituito in azienda: in mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; inoltre le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (Asl, etc).