Saranno le banche ad anticipare ai lavoratori la cassa integrazione ordinaria e in deroga per l’emergenza Covid-19 prevista dal governo con il decreto legge Cura Italia, nella misura di 1.400 euro parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, in attesa che siano poi le aziende ad erogarla. Lo prevede l’intesa firmata nella notte tra il 30 e il 31 marzo, al termine di quasi sei ore di confronto, tra l’Associazione bancaria italiana (Abi), Cgil, Cisl e Uil, Confindustria, Confapi, Rti, Alleanza coop, Confagricoltura, Claai, Cia, Coldiretti, Confetra e Confedilizia alla presenza del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.
“Il tempo era importante, al di là delle misure in sé. La ministra Catalfo ha fatto un ottimo lavoro insieme ad Abi e alle parti sociali. Di fatto, entro Pasqua ci sarà l’erogazione del primo assegno di cassa integrazione”, questo il commento del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a Radio 24 sull’intesa. L’accordo scadrà il 31 dicembre 2020, il primo monitoraggio è previsto per il mese di novembre.
Nell’applicare la convenzione, l’Abi invita le banche associate “ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa” e “tutte le parti coinvolte, in particolare Inps, Regioni e Province autonome che gestiscono gli ammortizzatori sociali, a collaborare per assicurare la più tempestiva attuazione della convenzione”. Nella sua nota l’associazione sottolinea come si sia “tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita dal Dl Cura Italia, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro” e per “rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile”.
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra Abi e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. Per questa ragione l’Abi raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi allo sportello per ricevere l’importo sul conto corrente.
Misura dell’anticipazione. L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore, da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. L’anticipazione potrà essere reiterata in caso di proroga del periodo di applicazione degli ammortizzatori e l’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale.
Destinatari. L’anticipazione spetta ai lavoratori, anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito disposti dal Dl Cura Italia e dei successivi interventi normativi, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.
Modalità operative. Per fruire dell’anticipazione i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle banche che applicano la convenzione, corredata dalla relativa documentazione, nonché secondo le procedure in uso presso la banca interessata. Le banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, per limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di ‘‘distanziamento sociale’’ a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza.
In relazione all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. È fatta salva la facoltà delle banche di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, in piena autonomia e discrezionalità. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19. In caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’Inps, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore, che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Resta la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.