
Con la nuova disciplina il frammentato quadro degli incentivi fiscali precedentemente in vigore è stato condensato in un’unica agevolazione.
Semplice, efficace, finalmente quello che ci voleva. Molto è stato detto e scritto sull’Art bonus. Per capire come funziona in concreto, aiutando chi magari non ne ha ancora usufruito, partiamo dal principio.
L’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo con l’intento di incentivare il mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico.
Inizialmente previsto come un’agevolazione di durata triennale (2014-2016), l’Art bonus ha riscosso un notevole successo, al punto da convincere il governo a stabilizzarlo e renderlo permanente con un intervento contenuto nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).
A partire dallo scorso anno, quindi, il credito di imposta è da considerarsi a regime, è stabilmente pari al 65% delle somme erogate (nella disciplina originaria era prevista una riduzione dell’intensità dell’agevolazione al 50% dal 2015). Resta fermo il riconoscimento dell’incentivo entro determinati limiti: per le persone fisiche, il credito d’imposta non può infatti eccedere il 15% del reddito imponibile dichiarato; per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale soglia è invece pari al 5 per mille dei ricavi annui.
Pur in permanenza di simili distinzioni applicative, la disciplina dell’Art bonus ha il merito di aver condensato in un’unica agevolazione il frammentato quadro degli incentivi fiscali preesistenti per le erogazioni liberali alla cultura, superando in buona parte la dicotomia che vedeva una detrazione del 19% per le persone fisiche e una deduzione dalla base imponibile per le seconde persone giuridiche. Rientrano nel perimetro dell’Art Bonus le erogazioni liberali in denaro effettuate per:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e delle fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione;
– la realizzazione di nuove strutture, o restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il meccanismo di funzionamento è relativamente semplice e ha l’obiettivo di incoraggiare questi interventi e favorire un approccio trasparente, sia a favore dei beneficiari che dei mecenati. I beneficiari dell’Art bonus rispondono a obblighi di comunicazione e di rendicontazione verso il Mibact.
Questi obblighi si esercitano sia sul proprio sito web, sia sull’apposito portale gestito dal ministero (www.artbonus.gov.it), in cui è possibile acquisire tutte le informazioni relative all’intervento e allo stato di avanzamento.
Anche i mecenati-imprese devono assolvere limitati obblighi burocratici. Per poter richiedere il credito fiscale pari al 65% del totale devoluto, le imprese devono certificare l’erogazione (indicando nel modello F24 la causale “Art bonus” e l’ente beneficiario) e garantire la tracciabilità della donazione.
Escluso il pagamento tramite contanti, è dunque possibile ricorrere a una vasta gamma di strumenti di pagamento (istituti bancari, uffici postali, carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari). Il credito di imposta può essere utilizzato per compensare debiti fiscali e contributivi, in tre quote annuali di pari importo, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui è effettuata l’erogazione liberale. Facciamo un esempio.
Va aggiunto che, a seguito del sisma che ha colpito lo scorso anno le popolazioni del centro-Italia, l’Art bonus è stato oggetto di un nuovo intervento. Il decreto legge n. 189/2016 ha, infatti, ampliato l’ambito di riconoscimento del credito d’imposta alle donazioni in favore del Mibact per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali di interesse religioso, situati nei comuni colpiti dal terremoto, anche di proprietà della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
Al fine di salvaguardare il prezioso patrimonio artistico-culturale delle aree colpite, inoltre, sono stati inclusi tra i soggetti che possono ricevere donazioni agevolabili anche importanti istituti pubblici impegnati nel restauro e nella conservazione dei beni culturali, quali l’Opificio delle pietre dure, l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro.
Questi segnali di apertura e ampliamento dell’incentivo, seppur legati a uno stato di emergenza e a zone circostanziate, appaiono di buon auspicio per un futuro riconoscimento dell’agevolazione fiscale anche a fronte di donazioni in favore di beni di proprietà privata di comprovato interesse culturale.